REGOLAMENTO GENERALE
PER I CORSI SPERIMENTALI DI DIPLOMA DI PRIMO LIVELLO
1. Obiettivi formativi dei corsi di studio,
durata e titolo finale: Il corso di
diploma accademico di
primo livello mira ad assicurare il raggiungimento di un'adeguata padronanza di
metodi e di tecniche artistiche e l'acquisizione di specifiche competenze
professionali. Il corso ha la durata di tre anni, non riducibile. Al termine
del corso l'Istituto, dopo il superamento
di una Prova
finale, rilascia il “Diploma accademico di primo livello”, unitamente ad una
certificazione contenente indicazioni sugli obiettivi formativi e sui contenuti
del percorso formativo.
.
2. Credito e debito formativo accademico:
Ogni unità di CFA equivale a 25 ore di
lavoro per studente.
Per ogni anno di corso è
richiesto agli studenti a tempo pieno il raggiungimento di 60 CFA,
corrispondenti a 1500 ore di lavoro. Per potere ottenere il CFA ed
accedere alle verifiche previste, gli studenti devono
frequentare ciascuna delle attività formative (salvo diverse e specifiche
indicazioni) almeno per l’80% delle ore previste. In caso contrario, ad
essi sarà applicato un DFA da recuperare entro il termine
del successivo anno accademico mediante la ripetizione del corso, oppure in
altre forme determinate dalla Commissione di verifica. La frequenza alle
singole attività formative è attestata
dal docente sul
registro relativo e, al termine di esse, mediante l'apposizione della firma sul
libretto dello studente.Fermo restando l’impegno di lavoro complessivo richiesto
allo studente, è prevista la personalizzazione dei tempi
di apprendimento
e di espletamento dei carichi di lavoro per studenti contestualmente impegnati
in attività lavorative (“studenti a tempo parziale”), secondo un piano
concordato tra studente e Commissione per la valutazione del credito. A tale
scopo lo studente dovrà dichiarare mediante autocertificazione la sua
situazione e rendere note le proprie esigenze al momento della richiesta
di ammissione.
3. Riconoscimento di crediti formativi
precedenti:
Su richiesta dello studente, CFA
acquisiti precedentemente nell'Istituto stesso o in altro istituto statale
equivalente, italiano o comunitario, sono riconosciuti totalmente o
parzialmente dalla Commissione per la valutazione del credito solo se
certificati dall’istituzione stessa e se acquisiti non più tardi di tre anni
prima dell'inzio del corso; la Commissione per la valutazione del credito si
riserva comunque di sottoporli a verifica per valutare l'attualità dei
contenuti conoscitivi correlati e, se necessario, per definire il numero minimo
di crediti ulteriori, da acquisire in un tempo determinato. CFA conseguiti
oltre i tre anni dall'inizio del corso sono
comunque sottoposti a verifica. Conoscenze e abilità professionali maturate nella
disciplina specifica
possono essere riconosciute come
CFA, previa verifica da parte della Commissione.
4. Acquisizione dei crediti: I CFA relativi a
ciascuna attività
formativa sono acquisiti con il superamento di una verifica, se prevista; il
CFA può comunque essere conseguito anche nel caso di mancato superamento o di
ritardata effettuazione della verifica relativa, purché essa avvenga entro il
successivo anno accademico. La votazione
delle verifiche
è espressa in trentesimi e lode. Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di
studio possono prevedere che alcune attività formative ad alto contenuto
pratico diano diritto ad acquisire il CFA anche senza
verifica.
Per seminari e laboratori le verifiche si svolgono
normalmente entro quindici giorni dal termine dell’attività.
Per gli insegnamenti di “Prassi esecutiva e repertorio” esse si
svolgono in due sessioni: estiva (entro il 15 luglio) e autunnale (entro il 15
settembre), con prolungamento nell’anno successivo (sessione straordinaria,
entro il 15 febbraio). Verifiche non superate possono essere
ripetute
nella sessione successiva.
5. Lingua straniera: Per la prima lingua straniera comunitaria (inglese) è ammessa la certificazione
di avvenuta frequenza e di
verifica rilasciata da università, istituzioni e scuole pubbliche e private,
italiane e straniere; tale certificazione viene valutata dalla Commissione per
la valutazione del credito, che si riserva di sottoporre lo studente a
verifica. Allo studente è
comunque consentito indicare
nel proprio piano di studi una seconda lingua comunitaria.
6. Ammissioni: Al corso di
diploma di primo
livello sono ammessi studenti in possesso di diploma di scuola secondaria
superiore conseguito in Italia, o di altro titolo idoneo conseguito all’estero,
previo superamento di un esame di ammissione che accerti il possesso delle
opportune conoscenze riferite a ciascuna scuola, così come specificato nel
“Programma di accesso” delle stesse. A giudizio della Commissione
di ammissione i candidati possono conseguire l'idoneità
anche a seguito della frequenza di attività formative propedeutiche. Ai corsi
di primo livello possono anche essere ammessi, in via eccezionale, candidati
momentaneamente privi del titolo di studio richiesto, che
dimostrino
particolari attitudini e il possesso di una preparazione avanzata; essi
dovranno tuttavia possedere tale titolo prima di accedere all'esame per il
conseguimento del titolo finale. La
domanda di ammissione deve
essere presentata entro il 10 settembre, utilizzando il modulo ufficiale
dell’Istituto.L’esame di
verifica per
l’ammissione si svolge entro il 30 settembre davanti ad una commissione
nominata dal direttore dell’Istituto. La votazione è espressa con le formule
‘idoneo’,
‘idoneo con debito formativo’, ‘non idoneo’,
e con un punteggio in trentesimi. La verifica si
considera
superata se il candidato consegue l’idoneità. Per le prime due classi di
votazione
viene stilata una graduatoria separata,
pubblicata entro il 10 ottobre; per i candidati dichiarati ‘non idonei’ viene
pubblicato l’elenco relativo. La prova ha validità per il solo anno accademico
successivo.L’ammissione viene decretata secondo l’ordine di merito e
sulla base dei posti disponibili; la precedenza spetta agli idonei. L’idoneità
con debito formativo prevede che il candidato integri la propria preparazione
seguendo le attività formative indicate dalla commissione, all’interno o
all’esterno dell’Istituto, entro il termine indicato dalla Commissione stessa,
e che si
sottoponga a nuova verifica.
A tale scopo l’Istituto può anche prevedere, secondo l’ordine di
merito della graduatoria, un’ammissione condizionata al soddisfacimento degli
obblighi formativi entro il primo anno di corso. Candidati idonei non ammessi
per mancanza di disponibilità
potranno essere ammessi
in seguito a rinuncia di studenti ammessi, ma non oltre il 31 gennaio.Le quote
di iscrizione e di
frequenza vengono definite annualmente.
7. Ammissione a singoli insegnamenti: L'Istituto ammette la possibilità di seguire singoli
insegnamenti da parte di studenti che intendono completare il proprio
curriculum per interessi culturali personali; per la frequenza è prevista una
tassa il cui importo viene definito annualmente. Agli studenti verrà rilasciato
un attestato di frequenza. L'ammissione è subordinata alla disponibilità di
posti e al consenso
del docente. La
domanda deve
essere presentata entro il 10 settembre, utilizzando il
modulo ufficiale.
8. Piani di studio: Entro il 20 ottobre gli studenti devono presentare alla
Commissione per i piani di studio il proprio piano di studi, utilizzando il
modello ufficiale dell'istituto. Essi dovranno riguardare l'intera durata del
corso; gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno invece
presentare un nuovo piano di studio solo in caso di modifiche del piano
iniziale. Le attività formative da indicare, oltre a quelle previste come
obbligatorie,
devono comprendere anche attività a
scelta per il numero di crediti specificato nel piano didattico di ogni corso;
tali attività possono essere scelte nell’ambito dell’Offerta formativa generale
dell’istituto o di altra istituzione di pari livello, dell’università e di
istituzioni private; è ammessa la riserva da parte dello studente di indicare
le attività a scelta nel corso dell’anno accademico, entro il termine del 31
gennaio successivo. In tal caso, il piano di studi è approvato solo per la
parte delle attività indicate, mentre la Commissione si
riserva
il diritto di non accogliere le successive indicazioni.È facoltà degli studenti indicare il docente prescelto nel
caso
di attività formative per le quali siano
disponibili più docenze; l'accettazione è subordinata al consenso del docente.Entro il 30 ottobre la Commissione
si pronuncia sull’approvazione dei piani di studio, definendo anche eventuali
richieste di modifica. Nella compilazione del piano di studi gli studenti
possono chiedere
di essere assistiti dal tutor
appositamente individuato nell'ambito dell'Istituto. È ammesso ricorso,
mediante
istanza al direttore su carta semplice,
avverso esiti totalmente o parzialmente negativi entro cinque giorni dalla
pronuncia della Commissione.
9. Prova finale:Le prove finali per i Diplomi di primo livello sono
definite nei programmi dei singoli corsi.
Esse
si svolgono in tre sessioni: estiva (entro il 15 luglio) e autunnale (entro il
15 settembre), con prolungamento nell’anno successivo (sessione
straordinaria, entro il 15 febbraio).Il programma presentato dai candidati, sottoscritto
dal docente della disciplina, deve essere consegnato alla
segreteria dell’Istituto entro il 15 maggio insieme alla domanda di esame; esso
è sottoposto ad approvazione dalla Commissione d'esame, che potrà chiedere
modifiche e integrazioni. Contestualmente alla presentazione della domanda
d'esame lo studente deve consegnare il libretto accademico.La valutazione è espressa in centodecimi e lode e non può essere inferiore alla media ponderata delle votazioni conseguite in tutte le
discipline
frequentate dallo studente, secondo le
seguenti proporzioni: attività di base: 5%; attività caratterizzanti: 80%;
attività affini e integrative: 5%; attività a scelta: 5%; lingua straniera: 5%.